Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, determinano i princìpi fondamentali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative e possono essere derogate o modificate solo espressamente.
      2. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o un titolo ad esso equiparato.